LA POSIZIONE DI VENETOSTELLATO
IN MERITO ALLA NORMA UNI 10819

La norma UNI 10819 non risponde ai criteri della legge regionale n° 22 del 27 giugno 1997,  almeno per quanto riguarda i valori di emissione luminosa oltre i 90°.

In tale senso non può essere applicata sull’intero territorio regionale veneto.

Detta norma, infatti, consente percentuali di flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedenti il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente,  come invece previsto dalla legge regionale 22/97, in tutto il territorio regionale (Allegato C) , almeno fino all'entrata in vigore del PRPIL.

Inoltre, all'interno dei confini regionali, non esistono aree 1, 2 o 3, come previsto dalla norma UNI 10819, ma sono individuate solamente  aree protette di pertinenza degli Osservatori astronomici.

Tutti perciò, anche i privati, sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'art. 9 allegato C, della L.R.V. 22/97.
Pertanto, l'esecuzione di impianti di illuminazione rispondenti alla norma UNI 10819 in discussione, ma non a quanto previsto dalla legge Veneta sono da ritenersi FUORI LEGGE nella nostra regione in particolare.
Tale norma, e' da applicare semmai, solo ed esclusivamente nelle zone sprovviste di un qualsiasi regolamento comunale, o nelle Regioni senza alcuna legge regionale, che regoli l'emissione della dispersione luminosa oltre un certo angolo.

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